ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI
L’Organizzazione, al fine di tutelare liceità, veridicità e correttezza di tutte le attività poste in essere, mette a disposizione di tutte le persone che vi lavorano, a qualsiasi titolo:
- le presenti “Istruzioni per la segnalazione delle violazioni e abusi”;
- il modulo per la “Segnalazione delle violazioni e abusi”;
- l’Informativa per la privacy.
La documentazione citata è in ogni momento reperibile sul sito internet aziendale www.anteocoop.it.
La segnalazione deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, vissuti personalmente o di cui si sia venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l’identità e l’onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l’efficacia delle successive attività di accertamento.
L’Organizzazione pertanto, ha predisposto più canali di segnalazione che garantiscono la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione e trattamento della segnalazione presentata con le seguenti modalità:
- Email alla casella postale dedicata per la legge 231: odv.anteo@gruppoanteo.it
- Email alla casella postale dedicata per la Parità di Genere: comitato.guida@gruppoanteo.it
- Segnalazione sul sito www.anteocoop.it nell’apposita sezione Whistleblowing
Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, può segnalare, secondo la modalità prevista dal punto b), in particolare non compilando la sezione “anagrafica segnalante” del modulo, non sottoscrivendo tale modulo, non indicando il mittente o utilizzando uno pseudonimo o un nome di fantasia.
Obblighi di riservatezza sulla identità del segnalante
La divulgazione non autorizzata dell’identità del segnalante oppure di informazioni in base a cui la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione del Sistema di Gestione. Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell’obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall’ordinamento.
Notizie coperte da segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale
Per le segnalazioni effettuate, nelle forme e nei limiti descritti, l’Organizzazione riconosce al personale, ai sensi del D.Lgs.n.231/01 la tutela nel caso di rivelazione di notizie coperte dall’obbligo di segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.
Costituisce, però, violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell’eliminazione dell’illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine.
Politica di non ritorsione dell’organizzazione
L’Organizzazione non consente e non tollera alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro del dipendente segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Il dipendente, inoltre, ha diritto a richiedere il trasferimento in altro ufficio e, laddove ragionevolmente possibile, si provvederà al soddisfacimento di dette richieste.
La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e segnalato siano entrambi dipendenti della stessa Organizzazione
La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del segnalante nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell’Art. 2043 c.c.
Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, al solo scopo di danneggiare il segnalato o a fini opportunistici.